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AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE – Ordinanza n. 29293 del 22.12.2020 DEFINIZIONE AGEVOLATA ex art. 6 D.L. n. 193 del 2018 – Deposito nel giudizio di legittimità di attestazione di ammissione alla procedura – Estinzione del giudizio

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE – Ordinanza n. 29293 del 22.12.2020

DEFINIZIONE AGEVOLATA ex art. 6 D.L. n. 193 del 2018 – Deposito nel giudizio di legittimità di attestazione di ammissione alla procedura – Estinzione del giudizio

La Corte di cassazione, sez. 6, con ordinanza, ha statuito: In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L.  n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Conf. Cass. 11540/2019; 24082 e 24083/2018.

 

 

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