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L’ESCLUSIONE DELL’UDIENZA DA REMOTO VA GIUSTIFICATA: COSI’ IL TAR PUGLIA (di Ennio Attilio Sepe)

L’ESCLUSIONE DELL’UDIENZA DA REMOTO VA GIUSTIFICATA: COSI’ IL TAR PUGLIA

di Ennio Attilio Sepe

Il TAR Puglia, con ordinanza n. 742, pubblicata il 27 novembre 2020 ha sospeso l’efficacia del decreto n. 16 emesso il 30 ottobre 2020 del presidente della CTP di Foggia che ha escluso la possibilità di svolgimento delle udienze da remoto, senza allegare le ragioni tecniche di interesse pubblico che avrebbero reso non praticabile o amministrativamente inopportuno il collegamento a distanza. Infatti per controversie già fissate per la trattazione in udienza pubblica ha previsto il passaggio in decisione “sulla base degli atti” e, nel caso in cui sia richiesta la discussione, la trattazione scritta.

IL Giudice amministrativo è intervenuto, in via cautelare, sul  provvedimento emesso dal presidente di detta commissione per disciplinare le modalità di svolgimento delle udienze  nell’ambito dell’adozione delle misure urgenti anti COVID-19 relative allo svolgimento del processo tributario, previste dall’art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto “Ristori”), entrato in vigore il 29 ottobre 2020.

E’ scattata la competenza giurisdizionale di tal Giudice, trattandosi di un provvedimento organizzatorio dell’attività giudiziaria tributaria, di natura amministrativa e non giudiziaria.

La pronuncia, sia pure di mera sospensione, appare corretta alla luce della disciplina dettata dall’art. 27 del citato D.L., il cui primo comma disciplina lo svolgimento della udienza tributaria da remoto “ove le dotazione informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili”, sempre che vi sia il consenso delle parti (necessario per la rinuncia al diritto alla pubblicità dell’udienza), che si manifesta con un’espressa richiesta di una delle parti e l’assenso almeno tacito dell’altra. Il secondo comma prevede “in alternativa” la trattazione del ricorso “sulla base degli atti ”, che la parti possono contrastare con la richiesta dell’udienza  a  distanza, che il Giudice può rigettare soltanto ove “non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto”, fissando la trattazione scritta (c.d. “udienza cartolare”).  Quindi occorre che sia espressa una motivazione dell’impedimento che osta allo svolgimento dell’udienza da remoto, che può consistere nella presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, nella produzione in visione di numerosi documenti, nella esistenza di difficoltà di natura tecnica per effettuare il collegamento, e così via.

Proprio con riferimento a queste ultime, occorre rilevare che, nonostante la pubblicazione del decreto emesso l’11 novembre 2020 dal Direttore Generale delle Finanze, che ha individuato le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, tale forma di partecipazione è ancora lontana da potersi definire a regime, in quanto nella quasi totalità delle commissioni essa può effettuarsi soltanto con un solo collegamento a commissione, per cui non più di un collegio per volta può tenere l’udienza da remoto, ed in molte commissioni è anche difficile realizzare tecnicamente un regolare collegamento telematico.

In ogni caso è salvo il diritto delle parti all’udienza pubblica, sancito da numerose sentenze della Corte costituzionale con riferimento all’art. 101 Cost. e da molteplici Convenzioni internazionali (v., in particolare, l’art. 6 della CEDU), stante l’interpretazione data all’art. 27, confermata anche dalle “Linee guida” approvate dal CPGT con delibera del 10 novembre 2020, secondo cui i riti emergenziali alternativi sono soltanto “autorizzati”, nel senso che la norma non vieta di continuare a svolgere le udienze “in presenza”, ove le condizioni sanitarie  locali lo consentano e sia valutato il pericolo per l’incolumità di tutti i protagonisti del processo. Sicché alla richiesta di una parte di trattazione in udienza pubblica, il giudice dovrà accogliere la richiesta, rinviando la causa per la discussione pubblica ad udienza fissa o a nuovo ruolo post COVID-19.

 

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