La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha statuito: Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall’art. 2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di IVA è soggetto alla primazia del diritto unionale come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub, anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando venga in essere una questione di contrasto dell’abuso del diritto, sicchè ove tale questione non sussista, il giudicato formatosi per un diverso anno di imposta richiede l’esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità, e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate.