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PROCESSO TRIBUTARIO. IN G. U. LE REGOLE SU PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DIGITALI (di Francesco Palma)

PROCESSO TRIBUTARIO. IN G. U. LE REGOLE SU PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DIGITALI

(di Francesco Palma)

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2020 contenente le regole tecnico-operative sui provvedimenti giurisdizionali digitali applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie.

Le regole sono relative:

  • alla redazione, in formato digitale, e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice tributario;
  • alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
  • alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
  • alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

Tale disciplina, per espressa previsione, si applica esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali adottati all’esito dello svolgimento dell’udienza di trattazione fissata a decorrere dall’entrata in vigore del decreto.

Redazione e pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali

Per quanto riguarda la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali si prevede l’utilizzo del formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti. Gli atti sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.

La pubblicazione digitale del provvedimento del giudice è curata dal segretario di sezione che, utilizzando le specifiche funzionalità del SIGiT, vi provvede mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.

All’atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il SIGiT attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Trasmissione atti digitali degli ausiliari del giudice

Per quel che riguarda la trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del giudice si dispone, in primis, che essi siano redatti secondo gli standard tecnici di cui all’art. 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori.

La trasmissione è effettuata secondo le modalità previste dal medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al SIGiT, che garantisce agli ausiliari del giudice la consultazione del fascicolo informatico e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni assegnategli.

Il processo verbale di udienza, infine, è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del SIGiT e viene prodotto in formato PDF/A; il verbale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale e viene inserito nel fascicolo processuale informatico.

Entrata in vigore del decreto

Le disposizioni del decreto entrano in vigore:

  • il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • il 1° giugno 2021 presso tutte le altre Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Le regole relative alla trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice (di cui all’art. 7 del provvedimento) saranno invece operative dal 1° dicembre 2020.

Si resta in attesa della pubblicazione, in Gazzetta, dell’altro provvedimento emanato nei giorni scorsi in tema di contenzioso fiscale telematico, ossia il decreto contenente le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario

 

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