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CONTENZIOSO – Ordinanza n. 24303 del 3.11.2020 – Processo – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193/2016 – Rinuncia al ricorso per cassazione – Compensazione delle spese – Necessità

CONTENZIOSO – Ordinanza n. 24303 del 3.11.2020

– Processo – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193/2016 – Rinuncia al ricorso per cassazione – Compensazione delle spese – Necessità

La Corte di cassazione, sezione 5, ha statuito: In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 193 del 2016 (conv., con mod., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non  trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della  definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche  se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese.

Conf. Cass. 10198/2018

 

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