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ACCERTAMENTO –  Ordinanza n. 25106 del 10.11.2020 – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere dell’Amministrazione finanziaria di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza nel destinatario dell’inserimento dell’operazione in una evasione fiscale – Sufficienti gli indizi suscettibili di porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto – Incombe sul contribuente la prova contraria

ACCERTAMENTO –  Ordinanza n. 25106 del 10.11.2020

ACCERTAMENTO – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere dell’Amministrazione finanziaria di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza nel destinatario dell’inserimento dell’operazione in una evasione fiscale – Sufficienti gli indizi suscettibili di porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto – Incombe sul contribuente la prova contraria

La Corte di cassazione, sez. 5, Ordinanza n. 25106 del 10.11.2020 ha statuito: Quando si contesti dall’Amministrazione finanziaria l’illegittima detrazione dell’IVA in quanto relativa ad operazioni inesistenti: 1) ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione s’inseriva in una evasione dell’imposta; 2) la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria  dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; 3) incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una  tale situazione, la diligenza massima esigibile da  un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la< regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

 

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