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CONTENZIOSO – PROCESSO – Principio del Ne bis in idem – Illecito amministrativo tributario e illecito penale – Irrogazione della sanzione amministrativa tributaria – Sentenza penale irrevocabile con formula “perché il fatto non sussiste” – Inapplicabilità della sanzione amministrativa – Salva la valutazione della natura esclusivamente amministrativa dell’illecito – Applicabilità della relativa sanzione

CONTENZIOSO – PROCESSO  – Principio del Ne bis in idem – Illecito amministrativo tributario e illecito penale – Irrogazione della sanzione amministrativa tributaria – Sentenza penale irrevocabile con formula “perché il fatto non sussiste” – Inapplicabilità della sanzione amministrativa – Salva la valutazione della natura esclusivamente amministrativa dell’illecito – Applicabilità della relativa sanzione.

 

La Corte di cassazione, Sez. 5, sent. 21694 del 2020 ha statuito: In materia di IVA e in relazione a fatti oggetto delle disposizioni di cui al Titolo II, D.Lgs. n. 74 del 2000:

a) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione della intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione ancorché pronunciata con formula “perché il fatto non sussiste”;

b) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” determina l’ineseguibilità definitiva della sanzione;

c) rimane ferma la necessità di valutare l’identità del “fatto” in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa tributaria ove, esclusa la sua rilevanza penale sia valutabile come illecito amministrativo tributario;

d) il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’ufficio.

 

 

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