ACCERTAMENTO – Ordinanza n. 24093
Atto di recupero – Imposta indebitamente compensata – Applicabilità del termine quadriennale di cui all’art, 43 del DPR n. 600 del 1973 – Insussistenza – Applicabilità del termine di cui all’art. 27 del D.L. n. 185 del 2008
La Corte di cassazione, Sez. 5 , ord. n. 24093 del 2020 ha statuito: Il recupero del credito di imposta indebitamente compensato è soggetto al termine di decadenza di otto anni, previsto dall’art. 27, comma 16, del D.L. n. 2185 del 2008, decorrente dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati i crediti utilizzati in compensazione, e non al termine quadriennale, previsto dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Il comma 16 citato non distingue “l’inesistenza” del credito dalla “non spettanza” (distinzione priva di fondamento logico-giuridici).