TERMINI – Sospensione relativa alla procedura di accertamento con adesione – Sospensione feriale dell’attività giurisdizionale – Cumulo – Natura interpretativa dell’art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016
La Corte di cassazione, Sez. 5, sent. n.22724 del 2020 ha statuito: Il cumulo della sospensione feriale dei termini e dei 90 giorni previsti per la fase di adesione vale anche per il passato. La formulazione letterale dell’art.7-quater, comma 18, secondo cui i termini relativi all’adesione “si intendono cumulativi con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale, palesa la natura interpretativa della disposizione, valevole anche per il passato.