Atti di imposizione tributaria – Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto – Notifica effettuata dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. 546/1992– Rimessione alle S.U.
La Sezione Quinta tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, con ordinanza interlocutoria n. 15545 del 2020, il contrasto e la seguente risoluzione della questione di massima di particolare importanza riguardante: ”a) L’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi; b) L’applicabilità del principio della scissione quando la notificazione non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 16 c. 4 d.lgs. 546 del 1992”.