Contenzioso tributario – Art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 – Divieto di “nova” in appello – Amministrazione finanziaria non autorizzata a mutare i termini della contestazione contenuti nell’atto impositivo-Fattispecie
In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo. Ne consegue che l’Ufficio che ha, con l’avviso di accertamento, negato il diritto alla deduzione dei costi non può prospettare in sede di appello una qualificazione giuridica dei costi che limita ma non esclude in toto la deducibilità delle stesse spese.