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CONDONO –sez. III Corte di Cassazione, ordinanza n. 17966 del 27/08/2020 – Art. 4 comma 1 d.l. n. 119 del 2018 – Annullamento ex lege carichi tributari – Limiti del valore del debito – Riferimento

 

CONDONO –Art. 4 comma 1 d.l. n. 119 del 2018 – Annullamento ex lege carichi tributari – Limiti del valore del debito – Riferimento

La sez. III della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17966 del 27 agosto 2020 ha affermato il principio secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, per l’annullamento dei debiti tributari, il limite di valore del debito (mille euro) che consente l’operatività dello stralcio, non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla somma dei carichi e, nel caso in cui i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo di tali debiti se tra loro omogenei”.

 Questa è l’interpretazione data dalla sez. III della S.C. all’art. 4 del d.l. del 23 ottobre 2018, n. 119, che così dispone: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fine a mille euro, comprensivo di capitale, interesse per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullate…”

La S.C. ha riferito il saldo e stralcio all’importo, che non deve superare i mille euro, risultante dall’intera cartella e non dai singoli carichi riportati in essa.

Ai fini del calcolo del limite di valore previsto per l’annullamento, vanno sommati capitali, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.

Sono computati distintamente i carichi di diversa natura (es., per tributi e violazioni al codice della strada) “stante la ontologica diversità di ciascuna categoria di carico e, dunque, di debito”.

La lettura dell’art. 4 effettuata dalla sezione III è difforme dalla interpretazione operata dalla sezione tributaria con l’ordinanza n. 11817/2020, secondo la quale il limite di valore sarebbe invece rapportato al “singolo carico” affidato all’agente di riscossione. Sicché l’annullamento dei carichi, se rientrante ciascuno entro il limite prescritto, va disposto automaticamente ex lege anche quando la somma di essi, elencati nella singola cartella, superi il limite dei mille euro.

Determinante, per la sezione III, sarebbe il riferimento ai “debiti residui”, indicati al plurale, dal che si dovrebbe dedurre che il valore da tenere presente per l’annullamento sia costituito dal cumulo dei singoli carichi riportati nella stessa cartella.

Non è stata, altresì, ritenuta rilevante la situazione che si determina tra un soggetto che possa beneficiare dell’annullamento se destinatario di carichi in cartelle distinte ed altro soggetto, destinatario dei medesimi carichi in unica cartella. Non vi sarebbe lesione del principio di uguaglianza “in quanto la stessa norma dell’art. 4 (vedi i commi 2 e 3) disciplina le conseguenze a carico dell’ente titolare della pretesa”.

Orbene, nel convenire con la scarsa chiarezza della stesura della norma, la motivazione non appare appagante, innanzi tutto perché svaluta il dettato letterale dell’art. 4, che richiama espressamente “i debiti di importo residuo…risultanti dai singolo carichi affidati agli agenti di riscossione” (e non risultanti dalle singole cartelle), nonostante che la prima interpretazione di una norma deve essere quella letterale, e poi non si comprende la esclusione di una possibile violazione del principio di uguaglianza per effetto della stessa disposizione normativa quando è in discussione il diverso trattamento che sarebbe riservato ai contribuenti in ragione di scelte assolutamente discrezionali “dell’ente titolare della pretesa”.

 

 

 

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