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La Corte Costituzionale, sentenza n. 142 del 2020

La Corte costituzionale, con sentenza n. 142/2020, depositata l’8 luglio scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che ha disposto che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese” In particolare, ha affermato che la disciplina dell’art. 28, nel favorire l’adempimento dell’obbligazione tributaria verso le società cancellate dal registro delle imprese, non determina l’ingiustificata disparità di trattamento denunciata dalla rimettente. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di quest’ultime, che si giustificano con la “garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”, cui è volto il credito tributario. In definitiva, l’interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria.