AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE S.U. sentenza n. 8094 del 2020
Le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8094 del 2020, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis, trova applicazione anche nelle situazioni in cui l’edificazione del manufatto non sia stata realizzata dal contribuente nei termini di legge, a condizione che tale omissione sia la conseguenza non da un comportamento riconducibile direttamente o indirettamente al contribuente, il quale invece deve dimostrare di essersi tempestivamente attivato, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare una situazione di forza maggiore idonea a rendere inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.
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