Le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8631 del 7.5.2020, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
<<La tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. 152 del 2006 (c.d. TIA 2), come interpretato dall’art. 14, comma 33, del decreto – legge n. 78 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che il pagamento
della TIA 2 (come quello della TIA 1) sia obbligatorio per legge, atteso che l’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto,
trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di servizi ai fini della assoggettabilità ad IVA
ex art. 1 del medesimo decreto quale ne sia la fonte>>.