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PRESENZA DEL GIUDICE NELL’UFFICIO GIUDIZIARIO PER LE UDIENZE DA REMOTO: UNA INTERPRETAZIONE ADOTTABILE (di Ennio Attilio Sepe)

PRESENZA DEL GIUDICE NELL’UFFICIO GIUDIZIARIO PER LE UDIENZE DA REMOTO: UNA INTERPRETAZIONE ADOTTABILE

(di Ennio Attilio Sepe)

Questa mattina è stato pubblicato il nuovo decreto legge, recante, tra l’altro, “disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile” che, all’art 3, lett. e), integra il comma 7°, lett. f), dell’art 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, con la previsione che lo svolgimento della udienza da remoto deve in ogni caso avvenire “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”.

La norma, applicabile anche alle Commissioni tributarie, in quanto compatibile, in virtù del richiamo contenuto nel successivo comma 21, ha suscitato molto sconcerto fra i giudici tributari, ritenendosi, ad una prima formale interpretazione, che la norma richieda la presenza dell’intero collegio nella sede della Commissione tributaria avanti la quale pende il processo, e ciò sulla base    del significato da attribuire al termine “giudice”, inteso comunemente come “organo giudicante”.

A me non pare che al termine “giudice” si faccia riferimento, nella disciplina dettata dal comma 7° dell’art. 83 citato, per indicare necessariamente l’intero collegio giudicante, tant’è che nel periodo successivo si legge: “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti … giorno, ora e modalità di collegamento”. In questo caso è indubbio che tale termine debba intendersi riferito al presidente del collegio, che comunica alle parti i dati necessari al collegamento per lo svolgimento dell’udienza da remoto (v. n. 6 del “Protocollo d’intesa”, allegato alle “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze” inviate dal CPGT ai presidenti delle Commissioni). Analoga è l’interpretazione per l’individuazione del giudice che “dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà”.

Pertanto il termine “giudice”, nell’economia della suddetta disciplina, che richiede “la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”, sembra potersi intendere semplicemente come “componente del collegio giudicante”, sia esso presidente del collegio che giudice da lui delegato.

Una siffatta interpretazione concilia le esigenze dell’ufficio con quelle di tutela della salute, rispondendo alla ratio della normativa anti COVID-19, tesa ad impedire gli assembramenti.

Si tenga altresì conto che il rito da remoto può svolgersi soltanto con l’”adesione e disponibilità delle parti “ (v. n. 6 del “Protocollo d’intesa” ) e che le parti danno atto a verbale di rinunciare a qualsiasi eccezione inerente lo svolgimento dell’udienza da remoto” ( v. n. 9 del “Protocollo d’intesa”),  ammesso che sia ipotizzabile, nel caso di specie, una nullità, non essendo espressamente prevista.

La interpretazione avanzata trova, infine, un precedente autorevole in quanto avviene per le udienze camerali in Corte di cassazione, nelle quali è presente nell’ufficio un solo giudice del collegio, in persona del presidente o di un suo delegato, in virtù delle direttive impartite dal Primo Presidente.

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