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GIURISDIZIONE DEL G.O. NELLA FASE DI ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA: PRECISAZIONE DELLE S.U. DELLA CASSAZIONE, ord. n. 7822 del 2020 (di Ennio Attilio Sepe)

GIURISDIZIONE DEL G.O. NELLA FASE DI ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA: PRECISAZIONE DELLE S.U. DELLA CASSAZIONE, ord.  n. 7822 del 2020.

di Ennio Attilio Sepe

              Nel dirimere un conflitto di giurisdizione, proposto dalla CTP di Roma, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 7822 del 2020,  hanno fatto chiarezza sulla portata della recente sentenza della Corte Costituzionale  n. 114 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Partendo dai casi esemplificati dal Giudice delle leggi, nei quali trova applicazione l’opposizione all’esecuzione regolata dal codice di procedura civile, come quello dell’intervenuto adempimento del debito tributario o di una diversa sopravvenuta causa di estinzione dello stesso, hanno precisato quali fossero le implicazioni applicative della pronuncia additiva.

Alla luce, dunque, della motivazione da essa esplicata, deve ritenersi innanzi tutto ammissibile la tutela ai sensi dell’art. 615 c.p.c., allorquando la contestazione del diritto di procedere all’esecuzioni riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, in presenza di una valida ed incontestata notifica di detti atti.

Ma la possibilità  di esperimento di detta opposizione resta ammessa anche quando essa si fondi su fatti estintivi o comunque incidenti sulla pretesa tributaria oggetto di esecuzione forzata  che si verificano in una situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notifica della cartella e, quindi, di avvenuta conoscenza di tali atti solo a seguito del compimento di un atto esecutivo, allorché il contribuente per dedurre detti fatti non abbia bisogno di dimostrare che essi dipendano dalla mancata notificazione della cartella, dalla inesistenza o nullità della sua notificazione, pur avvenuta. In tal caso il contribuente deduce un fatto che non suppone la deduzione e, dunque, l’impugnazione della cartella in quanto non notificata, o notificata in modo invalido o inesistente e che, pertanto, non suppone l’attivazione della giurisdizione tributaria. Ciò perché il fatto non si deduce verificato in ragione ed a causa di quella mancanza, invalidità o inesistenza.

 

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