Sez. 5 – , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020
Cessioni all’esportazione – Esenzioni – “Status” di esportatore abituale – Condizioni – Onere della prova – A carico dell’impresa
In tema di cessioni all’esportazione, lo “status” di esportatore abituale, di cui all’art 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, da cui deriva il riconoscimento della sospensione di imposta nei limiti del “plafond” disponibile così maturato, è acquisito dall’impresa che esporta o effettua vendite intracomunitarie di beni e servizi per almeno il dieci per cento avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell’anno precedente, la cui dimostrazione grava sulla predetta senza che la relativa prova possa definirsi negativa, essendo anzi richiesto il riscontro della tipologia di operazioni (anche attraverso le lettere di intento) e dell’effettività del trasferimento del bene all’estero.