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IMPOSTE INDIRETTE –  Diritti doganali Sez. 5 – , Ordinanza n. 5330 del 27/02/2020

Sez. 5 – , Ordinanza n. 5330 del 27/02/2020

Diritti doganali – Regime di traffico per c.d. perfezionamento attivo – Regime di “sospensione dei diritti doganali”

In materia doganale, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo, si applica il regime di “sospensione dei diritti doganali” alle merce importate che devono essere lavorate nella Comunità, purchè i prodotti compensatori ottenuti siano successivamente esportati verso un Paese terzo,  le merci stesse possano essere individuate nei prodotti compensatori, e non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il perfezionamento, le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extracomunitari ed essendo l’importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento. Il sistema della sospensione è soggetto ad autorizzazione ed dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell’IVA all’importazione finchè non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d’importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per l’equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l’operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori.

 

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