ACCERTAMENTO – Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020
Avviso – Sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato – Qualifica dirigenziale del delegante o del delegato – Irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.
la Corte di cassazione , Sez. n. 5 ha statuito: Ai sensi dell’art. 42, comma 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, ossia da un funzionario di area terza di cui al contratto di comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.
Conf. Cass. n. 22810 del 9.11.2015