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DISCRASIE DEL D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (“CURA ITALIA”) (di Ennio Attilio Sepe)

DISCRASIE DEL D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (“CURA ITALIA”)

di Ennio Attilio Sepe

Dall’esame del decreto “Cura Italia” sono emerse alcune vistose discrasie, già evidenziate e non. Al riguardo si osserva:

1) Restano fuori da qualsiasi sospensione gli avvisi bonari. L’art. 62 riguarda “gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”, mentre l’art. 67 disciplina tutte le attività degli Uffici, sospendendo, per lo stesso periodo  “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso” e l’art. 68 sospende, sempre per il medesimo periodo, “i termini dei versamenti…derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010”.

Ebbene l’adempimento previsto dall’avviso bonario non è “diverso dai versamenti”, riguarda un obbligo del contribuente e non un’attività dell’amministrazione, e infine non attiene a somme iscritte a ruolo.

2) L’art. 68, come si è visto, sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi ex artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, quindi non riguarda i versamenti scaduti anteriormente all’8 marzo. Pertanto si riconosce la difficoltà di far fronte ai versamenti   a partire da tale data, ma non a quelli precedenti.

Contradittorio è il caso degli accertamenti esecutivi, poiché la rubrica dell’art. 68 prevede la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione”, quando cioè i termini di detti avvisi (corrispondenti a quelli di impugnazione) sono già decorsi, per cui la sospensione dovrebbe riguardare i termini successivi alla loro presa in carico da parte dell’agente. Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con il dettato della norma, che sospende “i termini dei versamenti…derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 31 maggio 2010, n. 122

         Inoltre i versamenti oggetto di sospensione vanno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo a quello di sospensione, senza possibilità di una dilazione del debito, possibile in via ordinaria. Comunque, è da ritenere che debba essere versato in unica soluzione soltanto il totale delle rate scadute tra l’8 marzo ed il 31 maggio.

3) Si è già visto che l’art. 67, oltre a sospendere dall’8 marzo al 31 maggio l’attività amministrativa (di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione) degli uffici degli enti impositori, sospende anche la loro attività relativa al “contenzioso”, mentre l’art. 83 sospende, per i contribuenti, soltanto dal 9 marzo al 15 aprile il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei processi tributari. Premesso che il termine “contenzioso” è da riferire alla controversia giudiziaria, la differente disciplina dei termini previsti per l’attività processuale della parte pubblica e della parte privata determina una ingiustificabile disparità di trattamento, non ammissibile sul piano giudiziario, in violazione del principio della parità delle parti, sancito dall’art. 111 Cost.

4) Anche con riferimento all’accertamento per adesione, mentre per gli Uffici è prevista la sospensione di ogni termine dall’8 marzo al 31 maggio, per il contribuente non è contemplata alcuna sospensione. Così slitta il termine di 15 giorni entro il quale va formulato l’invito a comparire a seguito della presentazione della istanza di adesione da parte del contribuente ex art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218/1997. Nessun rinvio, invece, potrà riguardare il termine di 20 giorni per il versamento delle somme dovute dalla sottoscrizione dell’atto di adesione o di una rata nel caso di dilazione del debito, ai sensi del successivo art. 8.

 

 

 

 

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