RINVIO DELLE UDIENZE TRIBUTARIE SINO AL 22 MARZO 2020
(di Ennio Attilio Sepe)
Una lettura attenta del decreto-legge 8 marzo 2020, n.11 è in grado di fugare i dubbi che sono insorti circa l’applicazione delle norme, in esso contenute, sull’ampiezza del provvedimento che i presidenti degli uffici giudiziari tributari debbono adottare per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020 in ordine alle udienze delle Commissioni tributarie da loro presiedute.
L’art. 1 del decreto, al primo comma, dispone che, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Le disposizioni di tale articolo, in quanto compatibili, sono estese, dal comma 4, ai processi avanti le Commissioni tributarie.
Pertanto tutte le udienze dei processi tributari, fissate sia in camera di consiglio sia in pubblica udienza, debbono essere rinviate, tranne che non ricorrano i casi previsti dal successivo art. 2, comma 2, lett.g).
Ebbene, esaminando tutti i casi elencati nell’art. 2, lett. g), è applicabile ai processi tributari la sola previsione del n. 1, secondo la quale le udienze possono tenersi “nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, essendo evidente la riferibilità, per l’art. 283 c.p.c., all’art. 52 del d.lgs.546/92 e, per l’art. 373 c.p.c., all’art. 62 bis del d.lgs. 546/92, mentre, per l’ultima parte, è richiamabile l’art. 47 del d.lgs. 546/92.
Tuttavia, perché operi l’eccezione non è sufficiente la mera ricorrenza di tali casi, ma occorre “la dichiarazione di urgenza… fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce al ricorso [per i processi tributari], con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente del collegio [per i processi tributari], egualmente non impugnabile”. Nel caso che il processo fosse già assegnato alla sezione, ma non ancora al collegio, è da ritenere che il decreto debba essere emesso dal presidente di sezione.
In conclusione tutte le udienze vanno sospese, di norma anche le cautelari.
Per i casi di “grave pregiudizio” nel ritardo, non è bastevole che ricorra tale situazione, ma è necessaria ulteriormente l’emissione di un decreto che rechi la “dichiarazione di urgenza”. In difetto di tale dichiarazione, per la quale è plausibile una iniziativa di parte, anche le udienze cautelari sono da rinviare.