Sez. 5 – , Ordinanza n. 31122 del 28/11/2019
IVA – Rimborsi per crediti IVA – Decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 50, del d.l. n. 223 del 2006 – Calcolo degli interessi anatocistici – Esclusione.
In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 50, del d.l. n. 223 del 2006 (conv. in l.n.248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Il discrimine temporale, ai fini dell’applicabilità della normativa in questione va fissato alla data di proposizione della domanda giudiziale di rimborso dell’imposta, ex art. 1283 c.c.