Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28831 del 08/11/2019
IVA – Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie nello Stato membro di partenza – Art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 – Documento di accompagnamento della merce – Utilizzabilità ai fini della prova del trasferimento della merce in un altro Stato di altro documento commerciale.
In tema di cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, ai fini della prova della non imponibilità in Italia quale Stato membro di partenza, può essere utilizzato non solo il documento di accompagnamento della merce ma anche un qualsiasi documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia ( c.d. copia di ritorno), trattandosi di documenti che consentono di provare l’effettivo trasferimento della merce in un altro Stato, ai fini dell’esenzione dall’IVA.