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NEWS CASSAZIONE – Imposte dirette sentenze n. 3581, n. 3582 e n. 3584 del 2020

La Corte di Cassazione con tre sentenze la n. 3581, n. 3582 e n. 3584 del 2020, ha affermato il medesimo principio di diritto, in tema di tassazione degli emolumenti variabili dei giudici tributari, ed in particolare:

“In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione, non sono ricompresi tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell’anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto da quale derivano, e cioè sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione. Pertanto i compensi variabili maturati dai giudici tributari nel quarto trimestre (periodo 1 ottobre/31 dicembre) dell’anno sono assoggettati a tassazione separata, se corrisposti dopo 120 giorni (termine in parametro con quello previsto dall’art. 14 del d. l. 31 dicembre 1996, n.669, come modificato dall’art. 147 della l. n. 388 del 2000), con decorrenza dal 15 gennaio successivo, termine iniziale fissato dalla direttiva del Ministero dell’economia e delle finanze n. 39616 del 20 giugno 2005, per la chiusura contabile periodica e/o annuale”.

 

link alla sentenza 3581/2020

link alla sentenza 3582/2020

link alla sentenza 3584/2020