Le S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 2321 del 2020, a composizione di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.