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RISCOSSIONE – Sez. 5 – , Sentenza n. 29969 del 19/11/2019

Sez. 5 – , Sentenza n. 29969 del 19/11/2019

Riscossione – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione del liquidatore nei debiti tributari della società – Esclusione – Responsabilità del liquidatore.

Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente. Ne consegue che, se la società è stata liquidata e cancellata, il liquidatore perde il potere di rappresentanza dell’ente estinto e, dunque, la sua legittimazione passiva in ordine all’atto impositivo, potendo solo essere responsabile a titolo autonomo per la carica rivestita, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.

 

 

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