Sez. 5 – , Ordinanza n. 34067 del 19/12/2019
Diritti doganali – Mancata riscossione dovuta ad errore dell’Amministrazione – Principio dell’affidamento – Esclusione del recupero dei diritti doganali non riscossi.
In tema di dazi doganali, qualora la mancata riscossione sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione il principio dell’affidamento desumibile dall’art. 5, n. 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 e dall’art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/92, norme che precludono all’amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana: sempre che il comportamento dell’autorità non sia stato meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi