Sez. 5 – , Ordinanza n. 30912 del 27/11/2019
Accise sul consumo dell’energia elettrica – Rimborso – Decorrenza del termine biennale di decadenza – Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 – Sopravvenuta declaratoria di incompatibilità del tributo con l’ordinamento – Irrilevanza
In tema di accise sul consumo dell’energia elettrica, il termine biennale stabilito dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, entro il quale il contribuente può far valere l’istanza di rimborso, decorre dal pagamento dell’imposta se la domanda è fondata sulla primitiva operazione. Il principio trova applicazione, in presenza di diritti quesiti od esauriti alla data del verificarsi della decadenza, anche quando sia sopravvenuta la declaratoria di incompatibilità del tributo con l’ordinamento, dovendosi dare rilievo all’ esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi