logo home

NEWS CASSAZIONE – CONTENZIOSO- Giudicato – sentenza n. 31806/19 del 05.12.2019

La Corte di Cassazione, Sezione 5, con sentenza n.31806 depositata il 5.12.2019, ha precisato: “La norma di cui si tratta (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 9) – premesso che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto della successione, esclusi quelli specificamente esentati dall’imposta (primo comma) – stabilisce, per quanto interessa,  che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo <<per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore>>. Tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore presunto di tale bene comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia; in presenza pertanto di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore presunto e quello dichiarato (Cass 25.2.2008 nr 4751) Si deve dunque ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario alla luce di importi dichiarati ‘superiori’ alla suddetta percentuale. Diversamente opinando si verrebbe a determinare una doppia tassazione, in quanto il 10% verrebbe conteggiato su somme di denaro già dichiarate”.

Pertanto se l’erede indica, nella dichiarazione di successione, beni del valore netto di due milioni di euro,  includendovi denaro e gioielli per un valore di 300.000 euro (superiore alla presunzione del 10%, da calcolarsi sul valore di 1.700.000), non si deve far luogo ad alcun aumento della base imponibile.

 

Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi: