La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28838 del 8 novembre 2019, ha precisato:
“In tema di agevolazioni prima casa, non sussiste l’esimente della forza maggiore in ipotesi di revoca della agevolazione per il rigetto del cambio di residenza da parte del Comune, constatato lo stato di inabitabilità dell’immobile per mancato completamento dell’abitazione acquistata, non integrando tale situazione un evento imprevedibile, sopravvenuto e sovrastante la volontà del contribuente di abitare il predetto immobile”.
Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi: