Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30008 del 19 novembre 2019, hanno precisato che:
“ In tema di contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avvalersi della rappresentanza dei propri dipendenti e ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti e riservati dalla Convenzione con questa stipulata o in via residuale nei casi maggiormente rilevanti, in tutte le rimanenti ipotesi, compresi i casi in cui l’Avvocatura non sia disponibile ad assumere l’incarico, potrà avvalersi degli avvocati del libero foro senza l’onere di allegazione e di prova delle sussistenza dei presupposti di legge.”
Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi: