La Corte di Giustizia europea, con sentenza 14 marzo 2019, relativa alla causa C-449/17, ha stabilito che l’insegnamento della guida automobilistica non può essere equiparato alla formazione scolastica o universitaria, attività per la quale spetta l’esenzione a norma dell’art. 132 della direttiva 2006/112/CE.
Prima di questa pronuncia, i corsi di guida erano equiparati all’insegnamento scolastico, pertanto, non erano assoggettabili ad IVA.
L’art. 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, alla lettera i), “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
Ai sensi della lett.j dell’art. 132, paragrafo 1, sono esenti da imposta anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”. La Corte, con la sentenza in commento, ha chiarito cosa si intende per insegnamento scolastico e universitario e ha stabilito che le attività formative che comportano l’esenzione si riferiscono ad un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze che ha ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie che prevede necessariamente l’approfondimento, con la conseguenza che le lezioni di guida, costituendo un insegnamento di tipo specialistico, non possono essere assimilate al sistema formativo che garantisce l’agevolazione. In particolare, si precisa che la nozione di insegnamento scolastico o universitario: “include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che… mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”. Secondo la Corte UE, l’applicazione delle esenzioni IVA devono essere intese in senso restrittivo, tenuto conto che trattasi di deroghe ai principi generali secondo cui l’imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Si afferma, infatti, che le esenzioni: “costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, volte ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro”, pertanto : “devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo”.
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 79 del 2019, ha stabilito che l’applicazione dell’IVA al 22% deve avvenire retroattivamente, includendo anche i corsi degli ultimi cinque anni, ovvero riferiti al periodo in cui l’imposta è ancora accertabile. La maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. Il contribuente, inoltre, è tenuto a versare l’eventuale maggiore imposta risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dall’art. 8, commi 6 ter e 6 quater del d.P.R. 322 del 1998. In sintesi, il soggetto passivo sarà tenuto alla presentazione di una dichiarazione integrativa per ogni anno ancora accertabile, nella quale, in considerazione del mutamento del regime IVA da esente a imponibile, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti relativi all’attività esercitata.
L’Agenzia, nella predetta risoluzione, conclude che, tenuto conto che i soggetti interessati hanno agito nel rispetto di precedenti indicazioni dell’Amministrazione, ferma restando la debenza dell’imposta, non verranno irrogate sanzioni, né richiesti interessi relativamente alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla data della risoluzione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000.
I primi commentatori hanno rilevato evidenti criticità e molte proteste sono state avanzate anche dalle associazioni di categoria. Sebbene le sentenze della Corte di giustizia abbiano efficacia ex tunc, ossia efficacia retroattiva, va tenuto conto del principio del legittimo affidamento, che è uno dei pilastri del diritto tributario. Proprio in tema di IVA, la Corte di giustizia, in più occasioni, ha affermato che le disposizioni della sesta direttiva, dovendo essere interpretate tenendo conto del legittimo affidamento, ostano ad una richiesta a posteriori dell’IVA da parte di uno Stato membro, in relazione a determinate operazioni effettuate dai contribuenti senza applicazione dell’imposta, nei casi in cui tale comportamento sia stato indotto dalla precedente erronea qualificazione attribuita dalla stessa Amministrazione finanziaria ( cause riunite C-181/04, 182/04, 183/04). Nella specie, infatti, i contribuenti hanno sempre fatto affidamento sul parere erroneo rilasciato dall’Amministrazione finanziaria con le risoluzioni n. 83/E del 1998 e n. 134/E del 2005, che hanno escluso l’imponibilità dell’attività didattica.
Da più parti si è auspicato uno provvedimento risolutivo della questione relativa all’applicazione retroattiva dell’IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole, anche con interrogazioni parlamentari (n. 5-02751 e 5-02752) con cui si è chiesto di evitare il recupero forzoso di somme di denaro in danno dei clienti, ai quali il pagamento dell’IVA non è stato addebitato in forza di specifica esenzione prevista dalla legge, secondo una interpretazione offerta dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Secondo le recenti notizie di stampa (v. Italia Oggi ) le prestazioni didattiche della autoscuole (anche delle scuole di sci) diventeranno imponibili dal 1 gennaio 2020 con una norma ad hoc che dovrebbe risolvere il problema. La disposizione sarà contenuta nel decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio. La norma adeguatrice dovrebbe fare salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, fissata dal 1 gennaio 2020, in ossequio ai principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.
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