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 La Corte di Cassazione- Sez. 5 – ordinanza n. 22698 del 11.9.2019

 Sez. 5 – ordinanza n. 22698 del 11.9.2019

 

 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22698 del 11 settembre 2019, ha precisato:

“ In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai fini IRPEG, ILOR, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo . Pertanto, se il saldo di cassa è negativo, e sono stati effettuati pagamenti , deve presumersi che: o i pagamenti sono stati effettuati mediante redditi conseguiti non contabilizzati, oppure ci troviamo in presenza di un errore contabile. In ogni caso, in presenza di un’anomalia di così rilevante entità, risultando spesi soldi che però non erano stati registrati come presenti nella contabilità della cassa, deve ritenersi sussistano gli elementi gravi, precisi e concordanti che consentano all’Amministrazione finanziaria di ricorrere all’accertamento induttivo, con conseguente inversione dell’onere della prova, il quale deve essere posto a carico del contribuente”.

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