Sez. 5 – , Sentenza n. 18988 del 16/07/2019
Tarsu – Assimilazione “ope legis” dei rifiuti provenienti da attività economiche a quelli urbani – Abrogazione – Assimilazione ex art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 mediante regolamento comunale- Applicabilità.
In tema di Tarsu, per effetto dell’art. 17, comma 3, della l. n. 128 del 1998, abrogativo dell’art. 39 della l. n. 146 del 1994, venendo meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, trova applicazione l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, che attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, con la conseguenza che a partire da tale annualità di imposta, assumono rilievo le disposizioni dei regolamenti comunali che riguardano tale assimilazione.