FINANZA LOCALE
Sez.5 – Sentenza n. 24004 del 26/9/2019
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Verifiche su documentazione bancaria – Diritti e garanzia del contribuente – Contraddittorio endoprocedimentale – Accertamenti “a tavolino”.
In tema di IRAP, le verifiche compiute dall’Ufficio su documentazione bancaria non necessitano di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti, vertendosi in ambito di indagini c.d. “a tavolino”. Invero, con riferimento ai tributi non armonizzati l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti “a tavolino”, senza che peraltro l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dove viene eseguita la verifica sia equiparabile a quella compiuta presso la sede della società e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3 di detta disposizione, negli uffici dell’Amministrazione.
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Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi