FINANZA LOCALE
Sez. 5 – Sentenza n. 24003 del 26/9/2019
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Deducibilità dei costi per prestazioni processuali rese dall’avvocato – Anno di competenza in cui le prestazioni sono state ultimate al momento dei singoli gradi in cui si è svolto il giudizio.
Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, la deducibilità dei costi per prestazioni di servizi devono essere valutati in ragione del momento della ultimazione degli stessi, pertanto, il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è stata condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Ne consegue che le spese legali devono essere considerate di competenza nell’anno in cui le prestazioni sono state ultimate, in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento della pronunzia che chiude ciascun grado
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Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi