IMPOSTE INDIRETTE
Sez. 5 – , Sentenza n. 19800 del 23/7/2019
Dazi doganali – Carburante – Interpretazione della nozione di “serbatoio normale”.
In tema di dazi doganali relativi a carburante, la nozione di “serbatoio normale” contenuto nell’art. 107, § 1, lett.a) del Regolamento UE n. 1186 del 2009, deve essere intrepreta in senso restrittivo in ragione della necessità di assicurare la certezza del diritto, e per le difficoltà alle quali deve fare fronte l’amministrazione doganale nell’applicare la disposizione normativa, sicchè è serbatoio normale quello fissato in modo stabile dal costruttore su tutti i veicoli e contenitori dello stesso tipo in funzione dell’utilizzazione diretta del carburante.
Massime precedenti conformi
Massime precedenti difformi