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Sez. 5 – Sentenza n. 19002 del 16/7/2019

FINANZA LOCALE

Sez. 5 – Sentenza n. 19002 del 16/7/2019

 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Dichiarazione – Ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa e istanza di rimborso – Differenze – Opzioni concorrenti e non alternative

In tema di IRAP, l’emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa, presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998, e l’istanza di rimborso, proposta ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, si pongono su piani diversi, con la conseguenza che trattasi di opzioni che il contribuente può proporre in maniera concorrente e non alternativa a seconda che si attivi nell’ambito dell’accertamento fiscale (dichiarazione integrativa) o nell’ambito della riscossione dei tributi, in quest’ultimo caso proponendo istanza di rimborso.

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Massime precedenti conformi

Massime precedenti difformi