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Sez. 5 – Sentenza n. 18604 del 11/07/2019

2.Sez. 5 –  Sentenza n. 18604 del 11 luglio 2019  

Istanza di revisione di interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 – Diniego – Impugnabilità – Esclusione

In tema di contenzioso tributario, poiché il rigetto dell’interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile “ratione temporis”) è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile. Qualora il contribuente proponga una istanza di revisione di detto rigetto, la stessa è inammissibile e detto rigetto non impugnabile, costituendo l’istanza una sorta di richiesta di autotutela il cui potere, in linea generale, soggiace alla più ampia valutazione discrezionale e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più una portata sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, essendo tale esercizio funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale.

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