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N. 2 – Art. 20 TUR – Ordinanza n. 23549 del 23 settembre 2019

Sez. 5 – ordinanza n. 23549 del 23.9.2019

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 23549 del 23 settembre 2019, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 53 e 3 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione risultante a seguito degli interventi operati dall’art. 1, comma 87, della l. n. 205 del 2017 e dall’art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, nella parte in cui dispone che,  nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici del documento negoziale presentato dai contribuenti alla registrazione, sebbene non vi sia corrispondenza tra il titolo e la forma apparente con il contenuto dello stesso, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi che sono desumibili dall’atto stesso e non gli altri elementi extratestuali, quali il comportamento delle parti, o altri atti ad esso collegati.

 

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