Sez. 5, Ordinanza n. 23379 del 19/9/2019
IVA – Art. 15 del d.l. n. 41 del 1995 – Corrispettivo indicato nell’atto di compravendita superiore al valore catastale – Rettifica ai fini IVA – Ammissibilità.
La previsione di cui all’art. 15 del d.l. n. 41 del 1995 deve, quindi, essere interpretata nel senso che se il corrispettivo indicato nell’atto di compravendita è superiore al valore catastale, seppure inferiore al valore di mercato, è consentita una rettifica ai fini IVA solo sulla base di atti e documenti che comprovino l’omessa fatturazione di una parte del prezzo; qualora, invece, il corrispettivo pattuito tra le parti ed indicato nell’atto di compravendita è inferiore al valore catastale, può essere emesso avviso di rettifica ai fini IVA sulla base di elementi di natura documentale, oppure, in relazione all’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, se lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore di mercato configuri presunzione grave, precisa e concordante che consente di procedere ad accertamento.