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IRPEG – Sez. 5 – Sentenza n. 20475 del 30/7/2019

Sez. 5 – Sentenza n. 20475 del 30/7/2019

IRPEG – Deducibilità – Art. 21 comma 3 del d.P.R. n. 598 del 2013 – Condizioni

In tema di IRPEG, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 598 del 1973, è consentita la deducibilità dei costi e degli oneri secondo il criterio proporzionale agli enti non commerciali che svolgono attività promiscua, ossia attività istituzionale ed attività commerciale (sia pure occasionale), mentre per gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, per definizione non commerciale, si applicano gli artt. 19, 20 e 21, comma 1, del d.P.R. n. 598 del 1973, secondo le specifiche norme che regolamentano le singole categorie, i quali non possono usufruire dell’ulteriore deduzione dei costi secondo il criterio proporzionale, in quanto i relativi redditi (fondiario e di capitali) sono già assunti al netto per la formazione del reddito complessivo imponibile, sicchè una ulteriore deduzione  sarebbe un trattamento agevolativo privo di giustificazione.

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