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IRPEG – Sez. 5 – , Ordinanza n. 19222 del 17/07/2019

IRPEG

Sez. 5 – , Ordinanza n. 19222 del 17/07/2019  

Redditi di impresa – Fusione di società per incorporazione – Deduzione perdite pregresse della società incorporata – Ammissibilità – Condizioni

In tema d’imposte sui redditi, in caso di fusione di società, l’art. 123, comma 5 (ora 172, comma 7), del d.P.R. n. 917 del 1986, per evitare la fusione elusiva di “scatole vuote”,
ormai prive di concreta operatività,  subordina il diritto della incorporante di utilizzazione delle perdite fiscali pregresse della società incorporata a specifici requisiti, prevedendo che: a) nell’esercizio precedente alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta immediatamente precedenti; b) le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento; c) in caso di fusioni con annullamento, quando la società incorporante abbia svalutato la partecipazione dell’incorporanda, le perdite anteriori della incorporata sono deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione delle azioni o delle quote, avendo le perdite pregresse già trovato riconoscimento fiscale con la suddetta svalutazione.

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