TARSU – Attività produttive di beni deperibili – Imponibilità ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993.
Ai fini dell’assoggettabilità a TARSU, per la determinazione delle cd. macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione, tra attività produttive di beni deperibili e non, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, si impone all’Amministrazione comunale, in sede di classificazione delle categorie tassabili, di distinguere gli esercizi commerciali a seconda che svolgano attività che implichi o meno l’utilizzo di beni deperibili, in ragione della correlata disomogenea potenzialità produttiva di rifiuti. Ne consegue l’illegittimità del regolamento comunale che colloca i distributori di benzina all’interno della categoria degli esercizi commerciali in genere, comprensivi anche dei banchi di vendita di beni deperibili come pescherie e macellerie.
Massime precedenti conformi Cass.n. 9631 del 2012
Massime precedenti difformi