Sez. 5 – Sentenza n. 16705 del 21/06/2019
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16705/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto in tema di tassazione indiretta del trust (segnatamente, rispetto alle imposte di registro, ipotecaria, catastale e all’imposta di donazione):
- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co. 47 d.l. 262/06, conv. in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
- per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- nel trust di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
Massime precedenti conformi: Sez. 5, sent. n. 16699 e 16700 del 21 giugno 2019
Massime precedenti difformi