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Sez. 5 – , Sentenza n. 9586 del 05/04/2019

Sez.  5  – ,   Sentenza   n. 9586 del 05/04/2019

IVA -Cessione all’esportazione – Regime di sospensione d’imposta –  Art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicabilità

In tema di IVA, il regime di cessione all’esportazione in sospensione d’imposta, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente “ratione temporis”), può essere legittimamente applicato dal cedente anche prima della ricezione della dichiarazione di intenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. n. 746 del 1983, conv., con modif., in l. n. 17 del 1984 (applicabile “ratione temporis”), essendo però necessario che lo stesso dimostri la sussistenza di tutti i presupposti di fatto caratterizzanti detta cessione,  trattandosi di una disposizione derogatoria della disciplina ordinaria.

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