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Sez. 5 – Ordinanza n. 14620 del 29/5/2019

 

Sez. 5 – Ordinanza n. 14620 del 29/5/2019

IVA – Fallimento – Credito IVA – Compensazione con debiti erariali – Ammissibilità

E’ ammissibile la compensazione del credito IVA richiesto a rimborso del fallito con i debiti erariali che siano sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche nell’ipotesi in cui tale credito del fallito sia divenuto liquido ed esigibile in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento. Non sussistendo violazione del principio di neutralità dell’IVA, nella misura in cui il curatore, pur conservando la partita IVA del fallito, non potrebbe compensare il credito IVA ante fallimento con i debiti maturati in costanza di fallimento, posto che la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente dalla posizione IVA successiva alla dichiarazione di fallimento.

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