Sez. 5 – , Ordinanza n. 12491 del 10/05/2019
IVA – Esenzioni – Prestazioni rese da enti con finalità di assistenza sociale – Art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972
In tema di IVA, l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 27 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere condotta con riferimento ai parametri ricavabili dalle direttive comunitarie in materia di IVA, nella consapevolezza della necessaria interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale della imponibilità delle prestazioni. Ne consegue che ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell’ente erogante, potendo il relativo accertamento essere rimesso al giudice del merito, non ostando all’operatività dell’esenzione la natura societaria dell’ente, atteso che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro” non esclude enti privati che perseguano fini di lucro.