NON E’ ESPERIBILE IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PER LE SENTENZE DI MERO ANNULLAMENTO (di Annamaria Fasano)
La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza del 12 aprile 2019, n. 10299, in merito all’esperibilità del giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie passate in giudicato.
Sul punto, la Corte ha espresso il seguente principio: “il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario è consentito, unicamente, in presenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire”.
La fattispecie sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità aveva ad oggetto il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, la quale aveva disposto l’annullamento di cartella di pagamento relativa ad IRPEF per vizi del procedimento notificatorio.
Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile la proposizione dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza che si limita ad annullare l’atto impugnato, non ponendosi in questo caso alcun problema di esecuzione, dal momento che essa si esegue da sé comportando l’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico.
Tale conclusione si impone anche in considerazione del fatto che il giudicato che si forma sull’annullamento dell’atto affetto da un vizio solamente formale non impedisce all’Amministrazione finanziaria, a meno che non sia nel frattempo maturata una decadenza, di emettere un nuovo atto impositivo immune dal vizio formale che inficiava l’atto precedente, ma con il quale venga avanzata la stessa pretesa fatta valere mediante quest’ultimo.
Dunque, la statuizione della sentenza sull’atto, solo formalmente viziato, non intacca il potere impositivo dell’amministrazione, che potrebbe, se ancora in termini, far valere nuovamente la pretesa impositiva con un nuovo atto.
Da qui, l’impossibilità di far valere, tramite l’ottemperanza, il rimborso dell’imposta conseguentemente al mero annullamento dell’atto impositivo.
Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario è regolato dall’art. 70 del d.lgs. 546/1992, che lo configura quale azione proponibile da parte di chi ne abbia interessa per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni Tributarie passate in giudicato.
Viene sottolineata nella pronuncia in questione, la duplice natura del giudizio di ottemperanza: di merito, in quanto inteso ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto inteso ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell’Amministrazione Finanziaria inadempiente (in questo senso anche Cass. n. 4126/2004).
Tale giudizio, inoltre, si prefigge un duplice obiettivo: innanzitutto mira a verificare se vi sia stata o meno l’inottemperanza e, in caso affermativo, provvede a rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l’adozione dei necessari provvedimenti.
Di qui, si ribadisce, l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per la sentenza che disponga unicamente l’annullamento dell’atto impositivo.
A conclusione diversa deve giungersi nel caso in cui oggetto del giudizio di merito sia l’ano il quantumdell’imposta, in qual caso la sentenza non si limiterà ad annullare l’atto impugnato, bensì ne disporrà anche la sostituzione.
Le conclusioni enunciate dalla sentenza in oggetto confermano un orientamento costante in seno alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nel processo tributario.
In particolare, già con la sentenza del 10 dicembre 2013, n. 28286, la Cassazione aveva escluso che il giudizio di ottemperanza potesse configurarsi quale meccanismo di esecuzione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria che non contenga una statuizione di condanna, ad esempio perché oggetto del giudizio non è il diritto al rimborso del contribuente né la richiesta di condanna dell’Amministrazione al rimborso: in questo senso, viene proposta una lettura sistematica dell’art. 70 con il precedente art. 69 del medesimo d.lgs. 546/1992, nel qual ultimo vi è l’espresso riferimento alla “condanna” dell’ufficio.
Dunque, la disciplina di cui all’art. 70 veniva riferita alle ipotesi in cui la sentenza del giudice tributario abbia accolto, in via definitiva, il ricorso inteso ad ottenere il rimborso di un tributo corrisposto mediante versamento o ritenuta diretta, differenziandosi tale ipotesi da quelle in cui si è in presenza dell’impugnazione di un atto impositivo, rispetto al quale il contenuto della sentenza è costituito dall’accoglimento dell’impugnazione.
In questa occasione, la Sezione si conformava all’orientamento già espresso dalla sentenza n. 1947/2008, la quale aveva individuato i presupposti di ammissibilità per l’esperimento del giudizio di ottemperanza individuandoli, rispettivamente, nella natura di sentenza esecutiva del provvedimento della Commissione tributaria, che abbia risolto le questioni di merito e contenente specifiche prescrizioni da eseguire, e, in secondo luogo, nell’aver avuto il giudizio ad oggetto il rimborso di somme.
Veniva precisato, dunque, che nel giudizio di ottemperanza può solo essere enucleato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (in questi termini già si era espressa Cass. n. 23374/2006).
Vengono in considerazione i limiti che riguardano l’utilizzazione del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 70 d.lgs. 546/1992.
A tal proposito, si pongono quale “barriera” all’esperibilità del giudizio di ottemperanza i limiti oggettivi del giudicato: rileva la questione sottoposta e decisa dal giudice tributario di merito.
In tale ottica, si esclude l’applicabilità della procedura di ottemperanza, dichiarandosi inammissibile, ad esempio, “per ottenere un rimborso di imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (in questi termini, Cass. n. 26433/2018).
Tale giurisprudenza è richiamata anche dalla sentenza 10299/2019, laddove si ribadisce che “nell’ambito del giudizio di ottemperanza il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa”.
Questo inciso è diretta conseguenza del “carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza, espressamente segnalato dall’ordinanza n. 26433 del 2018, il quale si traduce nella circostanza per la quale il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato, talché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può esserne adeguata la statuizione rispetto ad una situazione normativa sopravvenuta: sostanzialmente, in sede di ottemperanza il giudice tributario è tenuto unicamente a determinare le modalità concrete di esecuzione attuativa del giudicato di condanna (in questi termini anche Cass. 27861/2017).